AVVERTENZA: Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni di legge, che di quelle modificate o richiamate nella legge stessa, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Nel testo di detta legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 53 del 24 febbraio 1982, sono state, pertanto, inserite le modifiche (evidenziate con caratteri corsivi) ad essa apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente: Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )) legge 28 agosto 1989, n. 302, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1 settembre 1989, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio; legge 10 febbraio 1992, n. 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1992, recante modifiche ed integrazioni alla legge qui coordinata. Quest'ultima legge, oltre a modificare la presente legge, reca anche modificazioni alla legge n. 963/1965 (si veda al riguardo la nota (a) all'art. 29 e la nota (a) all'art. 30) e all'art. 172-bis del codice della navigazione il cui testo e' riportato in appendice. Art. 1 (a). Piano nazionale Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con proprio decreto il piano nazionale degli interventi previsti dalla presente legge. Tale piano, di durata triennale, e' elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi del successivo art. 3, ed approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali, da predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima. Gli interventi previsti dalla presente legge debbono essere finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare; b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle specie massive della pesca marittima nazionale; c) diversificazione della domanda, ampliamento e razionalizzazione del mercato, nonche' aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali; d) aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali; e) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo; f) miglioramento della bilancia commerciale del settore. Per il raggiungimento di tali obbiettivi debbono essere realizzati: 1) lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ed all'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; 2) la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche del mare; 3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed accertate capacita' produttive del mare; 4) la ristrutturazione e l'ammodernamento della flotta peschereccia e dei mezzi di produzione; 5) l'incentivazione della cooperazione, dei consorzi di cooper- ative e delle associazioni dei produttori; 6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre; 7) l'istituzione di zone di riposo biologico e di ripopolamento attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali; 8) l'ammodernamento, l'incremento e la razionalizzazione delle strutture a terra; 9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e conservazione dei prodotti del mare; 10) il potenziamento delle strutture centrali e periferiche indispensabili per la prevenzione, il controllo e la sorveglianza necessari alla regolazione dello sforzo di pesca e alla programmazione. (( 10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e )) (( delle infrastrutture al servizio della pesca. )) (( Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al n. 6) del )) (( quarto comma, il Ministro della marina mercantile, )) (( nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni )) (( delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre )) (( categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano )) (( gli acquacoltori in acque marine e salmastre. ))
APPENDICE Con riferimento all'avvertenza: Si trascrive il testo dell'art. 172-bis del codice della navigazione, aggiunto dall'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 380, poi modificato dall'art. 19 della legge n. 165/1992: "Art. 172- bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco). - Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo art. 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorita' marittima puo' autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessita' di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi. L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere concessa anche: a) per i marittimi arruolati, a norma di contratto nazionale o con contratto cosiddetto alla parte e con il patto di cui al secondo comma dell'art. 327, su navi e galleggianti appartenenti al medesimo armatore ed addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura; b) ai proprietari armatori imbarcati su navi e galleggianti addetti alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura. L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni. Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati. L'armatore puo' essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi". Il testo dell'art. 327, secondo comma, del medesimo codice della navigazione (soprarichiamato) e' il seguente: "Tuttavia l'arruolato puo', con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su piu' di esse successivamente". (a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 1 della legge n. 165/1992. L'art. 7 della legge n. 302/1989, in merito al presente articolo, cosi' recita: "Art. 7. - 1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti dalla presente legge possono essere assistiti, in tutto o in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi. Nel caso in cui l'ammissione all'agevolazione avvenisse successivamente al perfezionamento dell'operazione il contributo sara' erogato agli interessati tramite l'istituto finanziatore e sara' comprensivo degli oneri sostenuti nel periodo precedente con gli stessi tassi di riferimento di cui al seguente comma 2. 2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di prestito di cui alla presente legge sono fissati con decreto del Ministro del tesoro. I tassi minimi per le operazioni agevolate di prestito sono pari al 40 per cento del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel Mezzogiorno il tasso minimo e' del 30 per cento di quello di riferimento".