AVVERTENZA:
   Il  testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della marina mercantile ai sensi dell'art. 11,  comma  2,  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e  3,
del  medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia
delle disposizioni della legge, integrate con le modifiche  apportate
dalle  nuove  disposizioni  di  legge,  che  di  quelle  modificate o
richiamate  nella  legge  stessa,  trascritte  nelle  note.   Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
   Nel testo di detta legge, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  -
serie  generale  -  n. 53 del 24 febbraio 1982, sono state, pertanto,
inserite le modifiche (evidenziate con  caratteri  corsivi)  ad  essa
apportate dalle seguenti disposizioni, intervenute successivamente:
   Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... ))
    legge 28 agosto 1989, n. 302, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 204 del 1 settembre 1989, recante disciplina
del credito peschereccio di esercizio;
    legge  10  febbraio  1992,  n.  165,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 48 del 27 febbraio 1992, recante
modifiche ed integrazioni alla legge qui coordinata.
   Quest'ultima legge, oltre a modificare  la  presente  legge,  reca
anche  modificazioni  alla  legge n. 963/1965 (si veda al riguardo la
nota (a) all'art. 29 e la nota (a) all'art. 30)  e  all'art.  172-bis
del codice della navigazione il cui testo e' riportato in appendice.
 
                             Art. 1 (a).
                           Piano nazionale
  Al fine di promuovere lo sfruttamento razionale e la valorizzazione
delle risorse biologiche del mare attraverso uno sviluppo equilibrato
della  pesca  marittima,  il Ministro della marina mercantile, tenuto
conto dei programmi statali e regionali anche  in  materie  connesse,
degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali, adotta con
proprio  decreto  il  piano nazionale degli interventi previsti dalla
presente legge. Tale piano, di durata  triennale,  e'  elaborato  dal
Comitato  nazionale  per la conservazione e la gestione delle risorse
biologiche del mare, istituito ai sensi del  successivo  art.  3,  ed
approvato dal CIPE.
  Con la stessa procedura sono adottati i successivi piani triennali,
da  predisporre entro il penultimo semestre di ciascun triennio, e le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie  in  relazione  alla
evoluzione tecnologica ed alla situazione della pesca marittima.
  Gli   interventi  previsti  dalla  presente  legge  debbono  essere
finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
    a) gestione razionale delle risorse biologiche del mare;
    b) incremento di talune produzioni e valorizzazione delle  specie
massive della pesca marittima nazionale;
    c)     diversificazione     della    domanda,    ampliamento    e
razionalizzazione  del  mercato,  nonche'  aumento  del  consumo  dei
prodotti ittici nazionali;
    d)  aumento  del  valore  aggiunto dei prodotti ittici e relativi
riflessi occupazionali;
    e) miglioramento  delle  condizioni  di  vita,  di  lavoro  e  di
sicurezza a bordo;
    f) miglioramento della bilancia commerciale del settore.
  Per il raggiungimento di tali obbiettivi debbono essere realizzati:
   1)  lo  sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata
alla  pesca  marittima  ed  all'acquacoltura  nelle  acque  marine  e
salmastre;
   2)  la  conservazione  e  lo  sfruttamento  ottimale delle risorse
biologiche del mare;
   3) la regolazione dello sforzo di pesca in funzione delle reali ed
accertate capacita' produttive del mare;
   4)   la   ristrutturazione   e   l'ammodernamento   della   flotta
peschereccia e dei mezzi di produzione;
   5)  l'incentivazione  della  cooperazione, dei consorzi di cooper-
ative e delle associazioni dei produttori;
   6) lo sviluppo dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre;
   7) l'istituzione di zone di riposo biologico  e  di  ripopolamento
attivo, da realizzarsi anche attraverso strutture artificiali;
   8)  l'ammodernamento,  l'incremento  e  la razionalizzazione delle
strutture a terra;
   9) la riorganizzazione e lo sviluppo della rete di distribuzione e
conservazione dei prodotti del mare;
   10)  il  potenziamento  delle  strutture  centrali  e  periferiche
indispensabili  per  la  prevenzione,  il controllo e la sorveglianza
necessari  alla  regolazione   dello   sforzo   di   pesca   e   alla
programmazione.
(( 10-bis) il miglioramento ed il potenziamento delle strutture e  ))
(( delle infrastrutture al servizio della pesca.                   ))
(( Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al n. 6) del       ))
(( quarto comma, il Ministro della marina mercantile,              ))
(( nell'adozione del piano, tiene conto anche delle agevolazioni   ))
(( delle quali, in conseguenza della equiparazione ad altre        ))
(( categorie produttive prevista da norme speciali, beneficiano    ))
(( gli acquacoltori in acque marine e salmastre.                   ))
 
                                   APPENDICE
          Con riferimento all'avvertenza:
             Si trascrive il testo dell'art. 172-bis del codice della
          navigazione,  aggiunto  dall'art.  1  della legge 23 agosto
          1988, n. 380, poi modificato dall'art. 19  della  legge  n.
          165/1992:
             "Art.  172- bis (Esenzione dall'annotazione di imbarco e
          sbarco). - Per i marittimi, arruolati con il patto  di  cui
          al  secondo  comma  del  successivo  art.  327,  su  navi e
          galleggianti dello stesso tipo,  appartenenti  al  medesimo
          armatore  e  addetti  al  servizio  nell'ambito dei porti e
          delle rade, o a servizi pubblici  di  linea  o  privati  di
          carattere  locale,  l'autorita'  marittima puo' autorizzare
          che, in  caso  di  trasbordo,  non  si  faccia  luogo  alla
          annotazione  di  imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o
          sulla licenza, qualora, per la  particolare  organizzazione
          del  lavoro  a  bordo,  vi sia necessita' di far ruotare il
          personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
             L'autorizzazione  di  cui  al  primo  comma  puo' essere
          concessa anche:
             a) per i  marittimi  arruolati,  a  norma  di  contratto
          nazionale  o  con  contratto cosiddetto alla parte e con il
          patto di cui al secondo comma  dell'art.  327,  su  navi  e
          galleggianti  appartenenti  al medesimo armatore ed addetti
          alla pesca costiera, locale o ravvicinata, o agli  impianti
          di acquacoltura;
             b)   ai   proprietari   armatori  imbarcati  su  navi  e
          galleggianti  addetti  alla  pesca   costiera,   locale   o
          ravvicinata, o agli impianti di acquacoltura.
             L'armatore   deve   comunque   comunicare   giornalmente
          all'autorita' marittima, con apposita nota, la composizione
          effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e
          le successive variazioni.
             Copia della nota, vistata dall'autorita' marittima, deve
          essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi
          o galleggianti interessati.
             L'armatore   puo'   essere   autorizzato   dall'istituto
          assicuratore  a  tenere un'unica posizione contributiva per
          tutte le navi ovvero piu' posizioni contributive per gruppi
          di navi interessate alla procedura  di  cui  ai  precedenti
          commi".
             Il  testo  dell'art.  327,  secondo  comma, del medesimo
          codice della navigazione (soprarichiamato) e' il  seguente:
          "Tuttavia  l'arruolato  puo',  con patto espresso contenuto
          nel  contratto  di  arruolamento,  obbligarsi  a   prestare
          servizio   su   una   nave   non   determinata  fra  quelle
          appartenenti   all'armatore   o    su    piu'    di    esse
          successivamente".
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 1 della legge n. 165/1992.
             L'art. 7 della legge n. 302/1989, in merito al  presente
          articolo, cosi' recita:
             "Art. 7. - 1. Ai fini degli obiettivi previsti dall'art.
          1  della legge 17 febbraio 1982, n. 41, i prestiti previsti
          dalla presente legge possono essere assistiti, in  tutto  o
          in parte, anche successivamente al loro perfezionamento, da
          un  concorso  pubblico  nel  pagamento degli interessi. Nel
          caso  in  cui   l'ammissione   all'agevolazione   avvenisse
          successivamente   al   perfezionamento  dell'operazione  il
          contributo   sara'   erogato   agli   interessati   tramite
          l'istituto  finanziatore  e  sara'  comprensivo degli oneri
          sostenuti nel periodo precedente con gli  stessi  tassi  di
          riferimento di cui al seguente comma 2.
             2. I tassi di riferimento per le operazioni agevolate di
          prestito  di  cui  alla  presente  legge  sono  fissati con
          decreto del Ministro del tesoro.  I  tassi  minimi  per  le
          operazioni  agevolate di prestito sono pari al 40 per cento
          del tasso di riferimento. Per le iniziative localizzate nel
          Mezzogiorno il tasso minimo e' del 30 per cento  di  quello
          di riferimento".